Leggi lo statuto della nostra associazione


Costituzione
1.Nella circoscrizione territoriale della Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri
(ANC) di Settimo Torinese (TO) è costituita un’organizzazione di volontariato denominata
“GRUPPO VOLONTARI ANC DI SETTIMO TORINESE O.d.V.” di seguito denominata
“Organizzazione”.
2.L’Organizzazione ha sede legale nel Comune di Settimo Torinese, Via Galileo Ferraris
nr.37. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene
all’interno dello stesso comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal
verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l’Organizzazione è
iscritta.
3.La denominazione dell’Organizzazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS
solo successivamente e per effetto dell’iscrizione al RUNTS.
4.1 contenuti e la sua struttura sono democratici e non persegue fini di lucro.

Principi
1.L’Organizzazione, indipendente ed apolitica, ha autonomia patrimoniale, amministrativa
ed operativa.
Essa si ispira ai principi contenuti nello Statuto Organico dell’Associazione Nazionale
Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive
modifiche.
Trattasi di una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il
conseguimento di finalità di carattere civile, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n.117 (Codice del Terzo Settore).
2.La durata dell’ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera
dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal successivo articolo 23.

Finalità
1.L’Organizzazìone opera di norma nel territorio di competenza della Sezione ANC di
Settimo Torinese (TO).

 
 

In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro il
preventivo consenso dei competenti organi dell’ ANC .
2. Essa esercita in via esclus i va o principale una o più delle attività elencate all’art. S del
D.Lgs. 117/2017. In particolare, opera nei seguenti ambiti:
a. Assistenza ed informazione alla popolazione ~
b. Supporto alle autorità locali nella gestione di cerimonie ed eventi
c. Supporto alle forze di polizia locali nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge
d. Compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la
sicurezza e l’incolumità dei cittadini
3.1 Soci che la compongono non svolgono attività di Protezione Civile salvo in casi
eccezionali e per particolari temporanee emergenze ma solo a condizione una loro
formale “aggregazione”.

Aderenti
1.Sono aderenti all’Organizzazione i Soci che hanno sottoscritto il presente atto e quelli che
ne fanno richiesta la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo.
Tutti gli aderenti debbono essere soci dell’ ANC ed essere in regola con l’iscrizione in una
Sezione qualunque dell’Associazione stessa .
2.Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione per:
-dimissioni volontarie;
-mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
-decesso;
-perdita temporanea o definitiva della qualità di socio ANC .
3.Tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e
le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché per responsabilità civile per
eventuali danni causati a terzi dall’esercizio dell’attività medesima.
4.Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti all’Organizzazione sono svolte a titolo gratuito.
Sono rimborsabili esclusivamente le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente
sostenute e documentate per lo svolgimento dell’attività di volontariato.

Diritti e obblighi degli aderent1
l.Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per
delega, di svolgere la prestazione volontaria preventivamente concordata e di recedere
dall’appartenenza all’Organizzazione.

 
 

2. Gli aderenti hanno l’obbligo di:
rispettare le norme del presente Statuto e le delibere legalmente adottate dalla
organizzazione;
pagare la quota sociale e gli eventuali contributi fissati dall’Assemblea;
-svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle
disposizioni impartite dai responsabili;
-partecipare alle attività formative propedeutiche e di sostegno per l’impiego
nel!’
Organizzazione;
osservare le norme statutarie e regolamentari ANC.

Sono organi dell’Organizzazione:
l’Assemblea degli aderenti;
il Comitato esecutivo;
il Presidente;
il Collegio arbitrale;
il Collegio dei revisori dei conti.

Assemblea ordinaria degli aderenti
1. L’Assemblea ordinaria è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione, è presieduta dal
Presidente dell’Organizzazione ed è convocata dallo stesso una volta all’anno.
2. La convocazione dell’Assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un
terzo degli aderenti. In tale caso il Presidente deve provvedere alla sua convocazione entro 15 ·
giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni
dalla convocazione.
3. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più
uno degli aderenti presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in
proprio o per delega.
4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

5. il Presidente della Sezione ANC che esprime l’Organizzazione ha facoltà di presenziare-
senza diritto di voto ma con diritto di parola a tutte le riunioni c!ell’ Assemblea.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e
rappresentati.
7. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del Comitato esecutivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
8. Il verbale di ogni riunione dell’Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, all’ Ispettorato
regionale ANC competente per territorio.

 
 

Assemblea straordinaria degli aderenti
1.
L’Assemblea straordinaria è costituita da tutti gli aderenti all’Organizzazione, è presieduta
dal
Presidente della stessa Organizzazione ed è convocata dallo stesso:
ogni qualvolta egli lo ritenga necessario;
a richiesta del Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 14;
per adottare le modifiche al presente Statuto;
per decidere lo scioglimento dell’Organizzazione.
2.Per l’Assemblea straordinaria si applicano le stesse procedure dell’Assemblea ordinaria fatto
salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

Comitato Esecutivo
1. Il Comitato esecutivo è eletto dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque soci
effettivi. Esso può cooptare, tra i soci, altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto

consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o
per corrispondenza.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione
deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni inoltrato agli
interessati in modo certo e documentato.
4. li Comitato è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e
delibera a maggioranza semplice dei presenti.
5. Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
– fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività
autorizzandone la spesa;
– eleggere il Presidente;
– nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare il componente del Collegio arbitrale.
6. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato
esecutivo determina la decadenza dalla carica.
7. A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a
mancare, sarà il primo dei non eletti. Qualora all’interno del Comitato esecutivo, venisse a
mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.
8. Il presidente della Sezione ANC che esprime l’Organizzazione ha facoltà di partecipare
senza diritto di voto ma con diritto di parola a tutte le riunioni del Comitato esecutivo.
9. Di norma il Comitato esecutivo dura in carica cinque anni e può essere rinnovato per un
analogo periodo ma, al fine di mantenere i legami associativi con l’Associazione Nazionale
Carabinieri, il Comitato esecutivo decadrà ogni qualvolta si verificherà, per qualsiasi motivo, il
rinnovo del Consiglio direttivo della Sezione ANC che esprime il presente Gruppo di
volontariato.

 
 

Presidente dell’Organizzazione
1. Il Presidente, che è anche Presidente delle Assemblee ordinaria e straordinaria degli
aderenti e del Comitato esecuti vo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di
voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi
a quanto disposto nei precedenti articoli 7 comma 2 e articolo 8 comma 2.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l’Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
4. In caso di necessità e di urgenza assume i prowedimenti di competenza del Comitato
esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva .
5. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal
Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell’organizzazione e, in caso di parità, dal più
anziano di età.

Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
prowede alla tenuta ed all’aggiornamento del “registro degli aderenti”, del “libro dei beni
Inventariati”, del “rapporto annuale delle attività”;
prowede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea
e del Comitato esecutivo.

Tesoriere
Al Tesorìere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell’organizzazione.
Sotto la propria responsabilità:

predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato
esecutivo
entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
-provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla
conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti ~
eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle
decisioni
del Comitato esecutivo, a firma congiunta con il Presidente.

Collegio Arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente
statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro
60 giorni dalla nomina. 2. la loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di
accordo, dall’Ispettore regionale ANC il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi
avesse provveduto.

Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti
eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito vigilare sull’amministrazione dell’Organizzazione e verificare la
regolarità delle scritture contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del
bilancio consuntivo
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta uno degli organi oppure su segnalazione
anche di un solo aderente, fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a
tutti gli aderenti.
5. Il Collegio può richiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria per gravi motivi
riguardanti la gestione contabile dell’organizzazione.

Coordinatore di settore
1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l’Organizzazione
può articolarsi in più settori d’intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui
affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.
3.Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

Cariche sociali
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, hanno la durata massima di cinque anni e
possono essere riconfermate.
2. Esse decadono nel medesimo giorno in cui decadono quelle della Sezione ANC che ha
espresso il Gruppo di volontariato.
3. le eventuali sostituzioni e cooptazioni subiscono lo stesso effetto.

Bilanci
1.0gni anno devono essere redatti a cura del Comitato esecutivo i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di
voti.
2.Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3.11 bilancio deve coincidere con l’anno solare.

Risorse economiche
1. L’Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:

2. Non sono tollerati comportamenti difformi e le eventuali violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento agli competenti organi ANC.

Rapporti con I’ ANC
1.L’Organizzazione è composta da soci ANC per cui essa è tenuta a mantenere con
le strutture organizzative ANC sereni rapporti di collaborazione e di proficua
convivenza.
2.Essa, pur godendo di autonoma gestione organizzativa ed amministrativa, svolge
le varie attività di volontariato secondo gli orientamenti e le direttive del Presidente
della Sezione a cui spetta il compito di gestire i rapporti dell’ ANC con gli enti e con le
strutture del territorio e di occuparsi del coordinamento, dell’indirizzo e del
controllo delle attività svolte.
3.L’lspettore regionale ANC o un suo incaricato possono:
-accedere ai locali dell’Organizzazione previ accordi;
-verificare i libri contabili o quant’altro costituisca documento ufficiale
dell’Organizzazione;
-partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, alle Assemblee ordinarie
e straordinarie degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
-richiedere l’intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
-richiedere la convocazione d’urgenza del Comitato esecutivo.
4.11 Presidente dell’Organizzazione deve comunicare le eventuali adesioni ricevute
alle Sezioni ANC di appartenenza dei soci.
5.ln caso di approvazione di nuove norme statutarie ANC sul volontariato, entro
novanta giorni da tale approvazione l’Organizzazione dovrà modificare il presente
Statuto.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1.Lo scioglimento dell’Organizzazione avviene per delibera dell’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.
2. L’Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine
alla devoluzione del patrimonio tenendo presente che in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione dell’Organizzazione tale patrimonio è devoluto, previo
parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla
fondazione Italia sociale.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta
che l’ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto u fido con raccomandata a/r
o secondo disposizioni previste dal d.lgs.7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il
parere si intende reso positivamente.
3.Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità
dal parere sono nulli.

Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti
disposizioni in materia di associazioni volontariato previste dal Codice Civile, alle
norme statutarie e regolamentari ANC e al Codice del Terzo Settore {Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.